Ufficio associato controllo di gestione

Referti del controllo di gestione associato
D.Lgs. n. 267/2000
Art. 196. Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge n. 35 del 2022)
Contenuto pubblicato il 03-01-2022, aggiornato al 11-02-2025