La Legge di stabilità 2012 (Legge n.183 del 12.11.2011) ha stabilito che con decorrenza 01.01.2012:- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati;- le certificazioni rese ai soggetti privati, a pena di nullità, dovranno recare la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi;- nei rapporti con gli organi dell'amministrazione e i gestori di pubblici servizi, hanno validità soltanto le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato.